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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DELLA PARTE
NORMATIVA |
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ALL’IPOTESI DI ACCORDO PER LE FORZE DI
POLIZIA AD |
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ORDINAMENTO CIVILE RELATIVA AL |
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QUADRIENNIO NORMATIVO 2006 - 2009 |
D.P.R. 170/2007
6. Trattamento di missione.
1. Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il
mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione
senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite
del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i
rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in
materia.
2. Al personale
inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di
1a classe, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo,
in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento
compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che
pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese
di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi
convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni
di cui all'articolo
6, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si
applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni
ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari
attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche
una singola unità di personale.
5. Al personale
chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria,
militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o
commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento
economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e
successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed
esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate,
di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna
a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato
per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura
di Paesi stranieri.
6. Al personale
sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti
sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di
lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in
servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il
procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il
trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
disposizioni in materia.
7. La maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo
7, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
rimane fissata in € 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in
trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per
ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la
consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della
vigente normativa (inderogabilmente
nella misura di un rimborso al compimento delle otto ore e di due
rimborsi al compimento delle dodici ore), compete nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per
cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento
della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione
è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma
pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel
limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per
cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione
penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale
interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da
retribuire relative ai singoli
servizi di missione svolti. In caso
di mancata erogazione degli anticipi le somme anticipate dal
personale per spese di vitto e alloggio vengono rivalutate, all’atto
della remunerazione , al tasso di interesse legale corrente.
10. La località di
abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di
rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più
conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida
con la località di abituale dimora del dipendente, al personale
compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti
consumati.
11.
L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di €
110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in
alternativa al trattamento economico di missione vigente,
nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti
capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso
qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico
dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese
di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di
prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore
continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore
somma forfetaria di € 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di
esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a
carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di
viaggio.
12. A decorrere dal
1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi
e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima
località, di cui all'articolo
7, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale
comunque inviato in missione compete altresì il rimborso,
nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti
capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o
dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque
per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia
di servizio nei casi preventivamente individuati
dall'amministrazione.
14. I visti di
arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso
strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di
Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul
certificato di viaggio.
7. Trattamento economico di
trasferimento.
1.
L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il
trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti
d'ufficio, come previsto dall'articolo
19, comma 8, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e
integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con
trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a
carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale
trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia
titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato
domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo
massimo di € 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di
servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse
condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per
la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla
elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque
non oltre i sei mesi.
4. A richiesta
dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo
1, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura
corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi
previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con
famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca
dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi
forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione,
all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di
servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di €
1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di € 775,00 al
personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale
trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle
indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il
trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel
territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio
all'estero.
7. In caso di
assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con
l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le
spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro
alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di
servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.
8. Indennità per servizi esterni.
1. In attuazione di
quanto disposto dall'articolo
9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
dall'articolo
11 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e
dall'articolo
9 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
l'indennità per servizi esterni viene corrisposta
in relazione al servizio prestato e
indipendentemente dalla durata dello stesso.
2. Al personale che,
per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario
settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma
1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le
indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente,
nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
9. Premio di disattivazione per
artificieri.
1. Il premio di
disattivazione di cui all'articolo
1 della
legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito
dall'articolo
9 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359,
compete anche al personale specializzato artificiere chiamato
dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica
sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica
in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti,
per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in
presenza di un reale rischio.
10. Orario di lavoro.
1. La durata
dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale
inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero ordinario,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario
all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del
turno ordinario previsto. (o dal
completamento dello stesso); qualora il predetto servizio
si protragga oltre le ore 24,00 per almeno
un’ora, il dipendente ha
diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore
alle dodici ore. Qualora il servizio
si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore Il turno
giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento
dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili
esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale, o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta una indennità di €
10,00 a compensazione della
sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo
settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
11. Congedo ordinario.
1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la
completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la
parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del
congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale
inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del
presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere
dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a
cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il
congedo ordinario già concesso compete, sulla base della
documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento
sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi
previsti dall'articolo
14, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e
dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi
dell'articolo
8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339,
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo
75 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia
prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del
congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del
computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del
congedo ordinario di cui all'articolo
14, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le
Forze Armate, nonchè quello prestato nel soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie.
12. Congedi straordinari e
aspettativa.
1. La riduzione di
un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per
il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni
di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario
prevista dall'articolo
3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di
trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo
15, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale
giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le
disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante
l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della
infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e
continuativo in misura intera. (Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di
servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri
ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni,
previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339
e dal
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si dà luogo alla ripetizione
qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio
intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del
collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si
cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo
ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.)
4. Il personale del
Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e
assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente
inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto
per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in
attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello
Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e
forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il
godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad
avvenuto trasferimento.
5. Il personale che
non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il
servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per
la giornata lavorativa.
6. Ai fini della determinazione
della durata massima dell’aspettativa prevista dal secondo comma
dell’art. 70 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si considera il
quinquennio che scadrà l’ultimo giorno del nuovo periodo di
aspettativa richiesto dall’impiegato.
13. Terapie salvavita.
1. In caso di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del
presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo
straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di
day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie,
debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o
struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria
militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle
indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il
soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite
specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono
un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei
soggetti interessati.
14. Tutela delle lavoratrici madri.
1. Oltre a quanto
previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle
Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla
sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati,
tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a
sei anni di età;
b) esonero, a
domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno
notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a
domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
d) divieto di
inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per
più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il
personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a
domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per
le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino
al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione
presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
g) divieto di
impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri,
ai sensi degli articoli
39 e
40, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi
articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione
di cui all'articolo
9, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle
appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di
adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2
si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella
famiglia.
15. Congedo parentale.
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo
34 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con
figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale
previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è
concesso il congedo straordinario di cui all'articolo
15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395,
sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni
annui, anche frazionati,
nell'arco del triennio. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di
appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di
malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di
congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo
2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun
anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di
malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni
ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro
nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene
corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto
prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di
maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di
riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di
un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e
del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di
adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di
cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n.
151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario
senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni
annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima
mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale
collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il
trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi
giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto
legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di
congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di
adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente
articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino
nella famiglia.
10.
La fruizione del congedo parentale
costituisce diritto soggettivo del dipendente fruibile a richiesta
dello stesso.
16. Diritto allo studio.
1. Per la
preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola
secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o
post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo
studio di cui all'articolo
78 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
(possono)
devono essere attribuite e
conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti
agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il
personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in
servizio.
2. I permessi di cui al primo
comma devono essere concessi anche per la partecipazione ai corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico e per sostenere i relativi esami, nonché a corsi di
perfezionamento e di qualificazione professionale organizzati
dall’Unione Europea. Il personale che frequenta i predetti corsi ha
altresì diritto a turni di lavoro agevolati ed all’esonero da
prestazioni di lavoro straordinario.
3. E’ consentito l’utilizzo dei
predetti giorni anche per l’assolvimento degli impegni correlati
alla frequenza del corso compresi quelli relativi all’iscrizione e
agli altri adempimenti di segreteria; in tal caso il dipendente
dovrà dimostrare che tali impegni devono essere necessariamente
assolti nel medesimo orario del turno di servizio.
4. Le disposizioni
di cui all'articolo
20, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254,
si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende
sanitarie locali.
5. La
concessione dei predetti permessi non deve essere assoggettata ad
alcun limite percentuale.
6. La
fruizione dei permessi autorizzati per le finalità di cui ai commi
precedenti costituisce diritto soggettivo del dipendente fruibile a
richiesta dello stesso.
17. Tutela legale.
1. Le disposizioni
di cui all'articolo
32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo
18 del
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con
legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del
coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge
e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti
disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le
disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica
sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti
inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta
dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo
rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la
responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
18. Uniforme applicazione delle
disposizioni negoziali e di concertazione.
1. Al fine di
garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai
decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le
Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere
reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni
applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di
concertazione.
2. Le
Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza
di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni
applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche
singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare
appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle
procedure di cui all'articolo
1 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
D.P.R. 164/2002
Articolo 9
Servizi esterni
1. A decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto al personale
impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore,
secondo le modalità di cui all'articolo 9 del primo quadriennio
normativo Polizia, e all'articolo 11 del secondo quadriennio
normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.
Articolo 10
Indennità di ordine pubblico
1. L'indennità di
ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è
corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata
di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le
disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e)
dell'articolo 10 citato al comma 1.
3. L'indennità di
ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio
giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica
di euro 13,00.
4. Le indennità di
cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a
seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed
a causa del servizio, non può completare il previsto turno di
quattro ore.
5. Le disposizioni
del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno
del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 11
Specializzazioni
1. L'istituzione di
nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo
nazionale quadro.
2. Con lo stesso
accordo possono essere definiti criteri di massima per la
determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi a favore
di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni
con l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Articolo 12
Indennità di presenza notturna e
festiva ed altre indennità
1. A decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto al personale impiegato in turni di servizio,
effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo
8, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata
nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal
1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno,
Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il
compenso di cui al comma 2 dell'art. 12 del secondo quadriennio
normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro
43,50.
3. A decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria
impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini
formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di
piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un
compenso per ogni turno giornaliero
o frazione di esso pari ad
euro 12,00 non cumulabile con l'indennità per servizi esterni.
4. Con la medesima
decorrenza di cui al comma 3, al personale del Corpo forestale dello
Stato preposto all'attività di controllo del territorio in zone
montane, site al di sopra di 700 metri di altitudine, compete un
compenso aggiuntivo per ogni turno giornaliero pari ad euro 2,50.
Articolo 13
Indennità di impiego operativo per
attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed
altre indennità.
1. Ferme restando le
vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le
qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze
armate, l'indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le
relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze
di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime
modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni
vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime
condizioni operative.
2. Al personale
delle Forze di polizia ad ordinamento civile destinatario
dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione
e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico
connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro
generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui
alla tabella 1 allegata al presente decreto. Detto emolumento
compete, all'atto del passaggio alla qualifica o anzianità
superiore, nella misura corrispondente alla nuova qualifica o
anzianità.
3. Ai fini della
prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il
personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al
comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui
all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede
all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle
singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Ai direttori di
macchina ed ai capi motoristi della Polizia ad ordinamento civile è
attribuita l'indennità richiamata al comma 3.
5. L'indennità di
imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e
modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative.
6. Al personale
della Polizia di Stato in possesso del brevetto di abilitazione al
lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista
presso il Nucleo operativo centrale di sicurezza, spetta l'indennità
di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità
operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le
diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il
personale delle Forze armate.
7. Al personale
della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura,
compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco
di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità
operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze
da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera
(COMFORPAT).
8. Le misure mensili
dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della
tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre
1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 55 per
cento (1).
(1) Vedi, anche, il
comma 5 dell'art. 2, L. 5 novembre 2004, n. 263.
Articolo 14
Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali
1. Per ogni Forza di
polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'articolo 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da
tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse
economiche:
a) per gli anni 2002
e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge
finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002
e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 4,
comma 4, del presente decreto.
2. Le somme
destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza
sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo
(1).
(1) Vedi, anche,
l'art. 3, D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348, l'art. 7, D.P.R. 5
novembre 2004, n. 301 e l'art. 4, D.P.R. 28 aprile 2006, n. 220.
Articolo 15
Utilizzazione del fondo
1. Il Fondo per
l'efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al
raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e
significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi
istituzionali.
2. Il Fondo indicato
al comma 1 è utilizzato, con le modalità di cui all'articolo 24,
comma 5, lettera a), in particolare per attribuire compensi
finalizzati a:
a) incentivare
l'impiego del personale nelle attività operative;
b) fronteggiare
particolari situazioni di servizio;
c) compensare
l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o
particolari responsabilità;
d) compensare la
presenza qualificata;
e) compensare
l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento
dei servizi.
3. Le risorse del
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo
14 non possono comportare una distribuzione indistinta e
generalizzata.
Articolo 16
Orario di lavoro
1. La durata
dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. Il personale
inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del
turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo
necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato
dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento
dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai
fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili
esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare
servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00 a
compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro
giornaliero.
4. Al personale
impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo
settimanale o il giorno libero coincida con una festività
infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire
entro le quattro settimane successive.
Articolo 17
Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto
previsto dal testo unico a tutela della maternità, al personale
della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) esonero dalla
sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra
coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei
anni di età;
b) esonero, a
domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al
compimento del terzo anno di età del figlio;
c) divieto di
inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per
più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il
personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e
dalla sovrapposizione dei turni;
d) esonero, a
domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5
febbraio 1992;
e) possibilità per
le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino
al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione
presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
f) divieto di
impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi
dell'art. 39 del testo unico a tutela della maternità, in turni
continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione
di cui all'articolo 9, comma 1, del testo unico a tutela della
maternità si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale
dello Stato.
Articolo 18
Congedo ordinario
1. Qualora
indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la
completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la
parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate
esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del
congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello di spettanza.
2. Al personale a
cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il
congedo ordinario già concesso compete, sulla base della
documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute
successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al
mancato viaggio e soggiorno.
Articolo 19
Congedi straordinari e aspettativa
1. La riduzione di
un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per
il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni
di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario
prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994,
non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile.
2. Le esigenze di
trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15,
comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche
per il personale accasermato.
3. Ferma restando la
vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale
giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o
infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di
aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa
fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite
massimo.
Articolo 20
Congedo per la formazione
1. Il personale con
almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la
stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione
di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un
periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato,
nell'arco dell'intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la
formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo,
al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Amministrazione.
3. Il personale che
fruisce del congedo per la formazione viene collocato in
aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo
non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del
congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che
può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza
effettiva complessiva.
5. Il personale che
intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare
istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del
congedo.
6. Il congedo per la
formazione può essere differito con provvedimento motivato per
improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni.
Articolo 21
Congedo parentale
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della
maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende
avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del
medesimo testo unico, è concesso il congedo straordinario di cui
all'articolo 15 del primo quadriennio normativo polizia, sino alla
misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati,
nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale
previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini
dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di
appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del
congedo.
3. In caso di
malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di
congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della
maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino
ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno
oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di
malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni
ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro
nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene
corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto
prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di
maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di
riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di
un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la
fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e
del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data
di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di
adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di
cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità,
è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui.
Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima
mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici
madri collocate in congedo di maternità è attribuito il trattamento
economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi
giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a
tutela della maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario
e sulla tredicesima mensilità.
Articolo 22
Diritto allo studio
1. Per la
preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito
delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,
possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate
immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore
per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque
essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo
Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le
Aziende sanitarie locali.
Articolo 23
Relazioni sindacali
1. Il sistema di
relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle
responsabilità delle Amministrazioni e delle organizzazioni
sindacali è riordinato in modo coerente all'obiettivo di
incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi
istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a) contrattazione
collettiva:
a1) la
contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle
materie, con i tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma
1, e dall'articolo 7 del decreto sulle procedure, individuando anche
le risorse da destinare al fondo per il raggiungimento di
qualificati obiettivi e il miglioramento dell'efficienza dei
servizi;
a2) accordo
nazionale quadro e contrattazione decentrata;
b) informazione, che
si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d) consultazione;
e) forme di
partecipazione;
f) norme di
garanzia.
Articolo 24
Accordo nazionale quadro di
amministrazione e contrattazione decentrata
1. L'accordo
nazionale quadro di amministrazione è stipulato fra il Ministro
competente, o un suo delegato, e una delegazione sindacale composta
dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative
procedure di contrattazione devono essere avviate entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, termine
entro il quale le organizzazioni sindacali presentano le relative
piattaforme.
3. L'accordo
nazionale quadro di amministrazione ha durata quadriennale e le
materie che ne costituiscono oggetto devono essere trattate in
un'unica sessione.
4. L'accordo non può
essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel
contratto collettivo nazionale né comportare oneri eccedenti le
risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per
l'accordo nazionale quadro si svolgono per ciascuna amministrazione
sulle seguenti materie di contrattazione:
a) individuazione
delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse,
a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità per
la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le
relative modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza
annuale;
b) principi generali
per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6,
unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata
intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le
determinazioni dei periodi di validità;
c) individuazione
delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio,
disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la
possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di
servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l'accordo quadro;
d) criteri per la
valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili
dal personale in missione;
e) criteri relativi
alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
f) criteri generali,
previa informazione dei dati necessari, per la programmazione di
turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili
degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali
per l'applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali
per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi
generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale;
l) criteri per
l'impiego del personale con oltre cinquanta anni d'età o con più di
trenta anni di servizio.
6. La contrattazione
decentrata si svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto
o reparto periferico di livello dirigenziale individuati da ciascuna
Amministrazione, senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto
previsto dal presente decreto, con le procedure previste
dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle procedure, e per le
seguenti materie:
a) gestione ed
applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5,
lettera a), secondo le modalità ivi definite ed entro trenta giorni
dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel
caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la
commissione di cui all'articolo 29, comma 3, esprime parere
vincolante nel merito;
b) criteri
applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle
modalità;
c) criteri per la
verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci;
d) criteri per la
verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale;
e) misure dirette a
favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale,
ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile
1991, n. 125.
Articolo 25
Informazione
1. L'informazione si
articola in preventiva e successiva.
2. L'informazione
preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con
congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione
necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti
iniziative concernenti:
a) l'articolazione
dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei
turni di servizio;
b) la mobilità
esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
c) la programmazione
di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
d) l'applicazione
del riposo compensativo;
e) la programmazione
di turni di reperibilità;
f) i provvedimenti
di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e
l'organizzazione del lavoro.
3. Per le materie di
cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita
a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere
b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è fornita a livello di
amministrazione centrale.
4. L'informazione
successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualità del
servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di
massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b) l'attuazione di
programmi di formazione del personale;
c) le misure in
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in
relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994;
d) l'attuazione
della mobilità interna.
5. Per le materie
suddette, le amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza
di rappresentanti di dette amministrazioni ed organizzazioni
sindacali, non avente alcuna natura negoziale, da riunirsi con
cadenza semestrale.
6. L'informazione
successiva si attua a livello centrale e periferico.
7. Allo scopo di
rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto
tra le parti, ciascuna amministrazione trasmette alle rispettive
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto
gli ordini del giorno del Consiglio di amministrazione e delle
commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le
medesime formalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti
della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione
decentrata comunicano alle segreterie provinciali delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto le determinazioni in materia di movimenti interni
del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di
richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il rilascio della copia degli atti dei procedimenti amministrativi
che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà informare,
ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
Articolo 26
Esame
1. L'esame si attua,
a livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui
all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di
informazione preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni
amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell'accordo recepito con il presente decreto, ricevuta
l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per
l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate
anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta e
si conclude nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione
dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di
urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni assumono le proprie
autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto
verbale dal quale risultano le posizioni delle parti.
2. Durante il
periodo in cui si svolge l'esame, le amministrazioni non adottano
provvedimenti unilaterali nelle materie in argomento e le
organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di
polizia penitenziaria, l'amministrazione, per tutte le materie
indicate negli articoli 25 e 27, procede, prima di assumere le
relative determinazioni, all'esame previsto nel comma 1, nel
rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie.
Articolo 27
Consultazione
1. La consultazione
si svolge relativamente ai criteri generali ed ai provvedimenti
concernenti:
a) la definizione
delle piante organiche;
b) la gestione del
rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da
seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le
modalità di svolgimento dei concorsi;
c) l'introduzione di
nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i
processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro.
2. Per le materie
suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato, previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari
formalità il parere delle rispettive organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.
3. La consultazione
si attua a livello centrale per le materie di cui al comma 1,
lettere a) e b); per la materia di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché nel
caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a livello
periferico.
Articolo 28
Forme di partecipazione
1. È costituita una
conferenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto che, al fine di favorire il coinvolgimento e
la partecipazione del personale agli obiettivi di ammodernamento
delle strutture e riqualificazione del personale, esamina
annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di
organizzazione e gestione dell'amministrazione.
2. Nell'ambito di
ciascuna amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e
periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie
dell'accordo recepito con il presente decreto, anche su richiesta
delle stesse, per un confronto - senza alcuna natura negoziale -
sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti la
programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo
compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il
presente decreto sottopongono la questione all'amministrazione
centrale per un apposito esame, qualora nel predetto confronto si
riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime
organizzazioni.
3. All'articolo 20,
comma 2-bis del primo quadriennio normativo Polizia, dopo la dizione
"del lavoro dei comitati" sono aggiunte le seguenti parole "anche
mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile".
4. All'articolo 26,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995
sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) Commissione
automezzi;
f) Commissione
tecnologia ed informatica.".
5. Dalla data di
sottoscrizione dell'accordo recepito con il presente decreto e fino
all'introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra
esposta, le commissioni di cui all'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, così come modificato
dal comma 4, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti
designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto.
Articolo 29
Norme di garanzia
1. La corretta
applicazione del titolo II del presente decreto è assicurata anche
mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei
conflitti previste dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede
di applicazione delle materie regolate dal presente decreto e
dall'accordo quadro di amministrazione siano rilevate, in sede
centrale o periferica, violazioni delle procedure del sistema delle
relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o insorgano conflitti fra
le amministrazioni e le Organizzazioni sindacali nazionali sulla
loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle
parti alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta
scritta di esame della questione controversa con la specifica e
puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali
la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la
predetta commissione procede ad un esame della questione
controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far
data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le
parti si conformano, che successivamente è inviato all'ufficio nel
quale la controversia stessa è insorta. Di tale parere è data
conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'amministrazione.
3. Presso ciascuna
delle amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al
comma 2, una commissione presieduta da un rappresentante
dell'amministrazione e composta in pari numero da rappresentanti
dell'amministrazione e da un rappresentante per ognuna delle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo recepita
dal presente decreto. Le delibere
della Commissione di cui al presente comma, sono da intendersi atti
dispositori vincolanti . Ogni singola Amministrazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, congiuntamente alle OO.SS. redigerà un protocollo di
intesa atto a disciplinare modalità di organizzazione e
funzionamento della stessa Commissione.
4. Le richieste di
esame di cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici
centrali e periferici delle amministrazioni o dalle Organizzazioni
sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto,
devono essere inoltrate all'ufficio per le relazioni sindacali di
ciascuna amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.
Articolo 30
Proroga di efficacia degli accordi
1. Per le materie
oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e
contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa
derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i
successivi.
Articolo 31
Distacchi sindacali
1. A decorrere dal
1° gennaio 2003 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti
complessivi di sessantatré distacchi per la Polizia di Stato, di
trentadue distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di dieci
distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione
degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali di
cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale,
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa
vigente, provvede, nell'àmbito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, sentite le
organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre
del 2003, con riferimento allo stesso anno, e successivamente entro
il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha
validità fino alla successiva, è effettuata esclusivamente in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la
riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle
rispettive amministrazioni accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai
sensi dell'art. 93, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per
gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo
forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si
intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle
deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto quello, delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente (1).
3. Le richieste di
distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori,
acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, ed emanano il decreto di distacco sindacale entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico
contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato
acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non
provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali
comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto;
possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma
annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni
di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che
adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere
autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun contingente
indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi
delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, secondo le
comunicazioni formali circa la composizione degli stessi organismi
fatte pervenire da ciascuna organizzazione sindacale
all'amministrazione centrale.
5. Ferma restando
l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi
sindacali, sino al limite massimo del 50%, possono essere fruiti dai
dirigenti sindacali previo accordo dell'organizzazione sindacale con
l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non
inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità
dell'orario giornaliero.
6. I periodi di
distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del
compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e
delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati
all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
(1) Comma così
corretto con Comunicato 18 settembre 2002 (Gazz. Uff. 18 settembre
2002, n. 219). Alla ripartizione dei contingenti di cui al presente
comma si è provveduto con D.M. 8 novembre 2004 (Gazz. Uff. 15
novembre 2004, n. 268) e con D.M. 11 luglio 2006 (Gazz. Uff. 24
luglio 2006, n. 170).
Articolo 32
Permessi sindacali
1. Per
l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di
Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa
vigente, nonché i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non
sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 31,
possono fruire di permessi sindacali con le modalità e nei limiti di
quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal
1° gennaio 2003 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi
sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato
rispettivamente in cinquecentoventimila ore per la Polizia di Stato,
in duecentoventimila ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in
quarantottomila ore per il Corpo forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione
degli specifici monte ore annui complessivi di permessi sindacali
indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale
rappresentative sul piano nazionale ai sensi della normativa vigente
provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato, del
Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
le amministrazioni di appartenenza del personale interessato,
sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro
il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente
entro il 31 marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi
sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento civile è
ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al numero
delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del
contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive
amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni
sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in
cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero
delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, comma 2, della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data
di entrata in vigore del decreto, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre
di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non
venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal
numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve
essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
Nel periodo 1°
gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione,
l'amministrazione può autorizzare in via provvisoria la fruizione di
permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto
nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente
titolo.
4. Oltre ai permessi
sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificità
delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del
personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi
sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di
cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la Partecipazione a
riunioni sindacali su convocazione dell'amministrazione.
5. I dirigenti
sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al
presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre
giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la
struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione
autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e
motivate esigenze di servizio; da comunicarsi in forma scritta entro
tre giorni.
6. In caso di
mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione
sindacale interessata provvederà a darne comunicazione al dirigente
dell'ufficio di appartenenza del dipendete.
7. Tenuto conto
della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare
organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, i
permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore
corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata
prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare
mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri
di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al
comma 4.
8. Nel limite del
50% del monte ore assegnato da ciascuna amministrazione possono
essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite
dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma
precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne
facciano richiesta nominativa alle amministrazioni centrali entro il
termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del
cumulo richiesto. L'amministrazione, verificato il rispetto della
percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni
dalla ricezione della richiesta.
9. I permessi
sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono
retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il
lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento
delle prestazioni.
10. Le norme di cui
al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 33
Aspettative e permessi sindacali non
retribuiti
1. I dipendenti
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono
fruire di aspettative sindacali non retribuite.
2. Le richieste di
aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alle
amministrazioni di appartenenza del personale interessato, le quali
curano gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta
nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il
decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti soggettivi, é considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31
gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la
conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare
richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la
richiesta di revoca è comunicata alle amministrazioni di
appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che
adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 32
possono usufruire, con le modalità di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del
medesimo articolo 32, di permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale nonché
alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali
e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i
rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato
articolo 32.
4. Per il personale
di cui al presente articolo 1 contributi figurativi previsti in base
all'articolo 8, comma 8, della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono
gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in
distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui
al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 34
Adempimenti delle amministrazioni -
Responsabilità
1. Ai fini
dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 31 ed al comma 3
dell'articolo 32, le amministrazioni centrali forniscono alle
rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle
predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e
per la sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della
consistenza associativa vengono conteggiate esclusivamente le
deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello
stipendio. Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni in
base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali
provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con le predette amministrazioni centrali, nel corso del
quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla
conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di
riscontro positivo della richiesta. Le amministrazioni centrati
inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi
relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate,
anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto
previsto dal comma 1, per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il
31 ottobre precedente ai sensi dell'art. 93, secondo comma della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la delega ha effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31
dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31
ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di
ciascun anno deve essere sottratto quello delle revoche prodotte
entro il 31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni
sindacali depositano presso ciascuna amministrazione un modello di
delega per la riscossione del contributo sindacale e uno per la
revoca. Le deleghe hanno efficacia, ai fini associativi e contabili,
dal primo giorno del mese successivo a quello della data del timbro
di accettazione apposto sulla delega dall'ufficio ricevente.
4. In attuazione
dell'art. 43, commi 8 e 9, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n.
165, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un
comitato paritetico al quale partecipano le organizzazioni sindacali
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul
piano nazionale, che delibera anche sulle contestazioni relative
alla rilevazione delle deleghe qualora permangano valutazioni
difformi con le singole amministrazioni.
5. Entro il 31
maggio di ciascun anno, le amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, utilizzando modelli di rilevazione e
procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica,
predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi,
suddivisi per qualifica e per sindacato del personale che ha fruito
di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa
data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse amministrazioni
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel
comma 2, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale
dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente
con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei
giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica
il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
7. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può
disporre ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non
ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e
6 e può fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore
inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni
ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e dell'articolo 33, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile
del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione
competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. I dati
riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 5 e 6, distinti per
amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per
sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della
Pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che
dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e
permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.
10. Le norme del
presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 35
Federazioni sindacali
1. Qualora due o più
organizzazioni sindacali diano vita ad aggregazioni associative
comunque denominate, l'amministrazione, a seguito della
comunicazione dei relativi atti costitutivi, degli Statuti, della
sede legale e della persona incaricata di rappresentare
l'aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per
l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi
sindacali.
2. Ai fini della
misurazione della consistenza associativa delle aggregazioni di cui
al comma 1, si conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel
relativo codice alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente, ai
sensi dell'art. 93, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n.
121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al
Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno.
La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall'interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle
deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere
sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
3. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle aggregazioni
associative costituite prima della data di entrata in vigore del
presente decreto che, in prima applicazione, devono definire i
relativi adempimenti entro il 31 ottobre 2002.
Articolo 36
Tutela dei dirigenti sindacali
1. la mobilità interna alla struttura
lavorativa dei segretari o coordinatori locale, provinciale,
regionale e nazionali può essere disposta previo nulla osta
dell’organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che
riprende servizio al termine del distacco o aspettativa sindacale
può, a domanda, essere trasferito con precedenza rispetto agli altri
richiedenti in altra sede dalla propria amministrazione, quando
dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto domicilio
negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non abbia nel
frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di
concorso.
3. Il dirigente di
cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in
precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assegnato
ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con la
stessa.
4. I dirigenti
sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni e in occasione dei
lavori di commissioni previste dal presente decreto o dagli accordi
nazionali di amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti
dalla subordinazione gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve
le previsioni dell'articolo 32 del primo quadriennio normativo
Polizia.
D.P.R. 254/99
Articolo 7
Assegnazione
temporanea
-
L’amministrazione, valutate le esigenze di servizio,
concede al personale
che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere
familiare o personale adeguatamente documentati, l’assegnazione
anche in soprannumero all’organico in altra sede di servizio per
un periodo non inferiore a
novanta giorni, rinnovabile.
-
l’assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti,
indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori
sede.
-
Annualmente le amministrazioni comunicano il numero delle
assegnazioni temporanee, la
cui percentuale non può superare il 3,5 % dell’organico,
e dei relativi rinnovi alle organizzazioni sindacali
rappresentative.
-
il dipendente con figli minori
fino a tre anni può essere assegnato, a richiesta, anche in modo
frazionato e per un periodo non superiore a tre anni, in una
sede di servizio ubicata nella stessa provincia ove l’altro
genitore esercita la propria attività lavorativa.
SAPPE (Capece)
OSAPP (Beneduci)
UIL (Sarno)
SINAPPE (Santini)
CISL (Inganni)
CGIL (Quinti)
USPP (Moretti)
FSA/CNPP (Di Carlo)
SIAPPE (D’Alisa)
PROPOSTA DI INTEGRAZIONE |